Per poter tenere dei registri di patologia per le finalità di cui all’articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e’ necessario che i registri siano riconosciuti con una legge regionale.
A mia conoscenza la prima regione a dotarsi di tale Legge Regionale e’ stato il
Friuli Venezia Giulia.
In altre regioni il registro e’ stato riconosciuto con delibere di giunta o in altro modo, ma, secondo il su citato DL e’ necessaria proprio una legge regionale.
Al fine di facilitare i singoli registri nella richiesta di una normativa regionale si riportano le parti di interesse de:
La su citata legge regionale completa e’ consultabile al sito
http://arpebur.regione.fvg.it/arpebur/reposit/bur/06/4/bu_44_06.pdf,
il DL 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e’ interamente consultabile al sito
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm
Maurizio Postorino
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